Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Capitolo 11: Finanziamento

Art. 91 Confederazione

CG MPP, Cantoni AG (al cpv. 1 lett. d), BE, BL, BS (al cpv. 3), FR (al cpv. 3), GL (ai cpv. 1 lett. d e 3), GR (al cpv. 1 lett. d e 3), LU (al cpv. 1 lett. d e 3), NE (ai cpv. 3 e 7), NW, SH (ai cpv. 1 lett. f, 3 e 7), SO, SZ, TG, UR (ai cpv. 1 lett. d, 3 e 7), VS, VD (al cpv. 7) e ZG

Il capoverso 1 lettera d deve essere riformulato come segue: «Entschädigungen der Kantone für die Bereitstellung von Schutzdienstleistenden zur Erfüllung von Aufgaben nach Artikel 35 Absatz 4» (dalle indennità dei Cantoni per la messa a disposizione di militi per l’adempimento di compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4). Nel rapporto esplicativo si deve inoltre specificare che queste indennità si basano su un accordo sulle prestazioni tra la Confederazione e uno o più Cantoni e comprende tutti i costi derivanti da istruzione, interventi e controlli. Considerato che i militi messi a disposizione per assolvere compiti della Confederazione rimangono incorporati nel Cantone, questo rimane responsabile per l’istruzione, gli interventi (su incarico della Confederazione) e i controlli. La Confederazione deve indennizzare i Cantoni per le loro prestazioni fornitele (cfr. anche commenti all’art. 12).

Capoverso1 lettera f: verificare se il contenuto della lettera f può essere incluso nella lettera

c. Se l’intervento di pubblica utilità a livello nazionale (o un rispettivo CR) è un intervento per il quale i militi sono chiamati in servizio dal Consiglio federale, si può rinunciare a una lettera f separata. Nel rapporto esplicativo va specificato quali costi concreti si assume la Confederazione.

Come esempio di come si possa continuare ad adempiere allo scopo e alla missione della protezione civile, il rapporto esplicativo cita la possibilità di utilizzare un impianto di protezione soppresso per alloggiare richiedenti l’asilo. Tuttavia, l’alloggio di richiedenti l’asilo non rispecchia né uno scopo né una missione della protezione civile. Questo passaggio deve quindi essere stralciato. L’alloggio di persone in cerca di protezione è già compreso nell’esempio dell’alloggio di fortuna.

Il capoverso 3 deve essere riformulato come segue: «Er trägt die Kosten für den notwendigen Rückbau der technischen Schutzbausysteme von Schutzanlagen» (Essa si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione). Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza. Il previsto trasferimento dei costi al fondo dei contributi sostitutivi o ad altri fondi comporta un onere supplementare per i Cantoni. La Confederazione deve continuare ad assumersi questi costi, dato che i sistemi tecnici in questione sono stati installati secondo le sue direttive e che li ha (co)finanziati. Inoltre, dal testo di legge e dal rapporto esplicativo non si evince che cosa succederebbe se il fondo dei contributi sostitutivi fosse esaurito o se questi mezzi dovessero rimanere riservati per colmare eventuali deficit di posti protetti.

Il presupposto che la soppressione di impianti di protezione comporti uno sgravio finanziario per Confederazione, Cantoni e Comuni vale solo per la Confederazione, poiché in tal caso non dovrebbe più versare importi forfettari. Tuttavia, dato che l’infrastruttura potrà essere utilizzata per altri scopi, non vi sarebbe alcuno sgravio per Cantoni e Comuni. Al contrario, questi sarebbero gravati da spese supplementari. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo non sono pertanto veritiere e devono essere adeguate specificando che la soppressione porterebbe effettivamente a un risparmio per la Confederazione, ma anche a un aumento delle spese per Cantoni e Comuni. Alla stessa stregua devono essere adattate anche le spiegazioni concernenti le conseguenze finanziarie della revisione di legge per la Confederazione e i Cantoni.

Il capoverso 7 deve essere stralciato. La pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione attivi deve rimanere di competenza dei Cantoni. Solo questi possono infatti decidere di quanti e quali impianti hanno bisogno. Che la valutazione spetti all’UFPP non è accettabile. Vi sono motivi superiori (p. es. mancanza di personale medico) che potrebbero impedire la messa in esercizio di un impianto di protezione e che non sono sempre influenzabili dal