Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Confederazione devono essere mantenute. Nel caso in cui questa disposizione fosse mantenuta, dovrebbe essere completata come segue: «[…] sous réserve d’une décision émanant de sa part et imposant une telle situation» ([…] fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).

Capoverso 7: i Cantoni devono essere gli unici a poter decidere se siano dati o meno i presupposti per l’efficienza operativa di un impianto di protezione. La Confederazione non deve immischiarsi in questo ambito, ad esempio prescrivendo un tipo di esercizio che non corrisponde all’organizzazione cantonale. Anche in questo caso la Confederazione avrebbe la possibilità di decidere unilateralmente in merito a ciò che intende finanziare o meno.

Cantoni JU, VS

Il capoverso 3 porta a un trasferimento dei costi ai Cantoni, il che non è ammissibile. Se la Confederazione non accetta la decisione di sopprimere un impianto di protezione o se contro il volere dei Cantoni decide di adibirlo ad altro uso, allora deve assumersi anche il finanziamento. Completare la disposizione come segue: «[…] sous réserve d’une décision émanant de sa part imposant une telle situation» ([…] fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).

Canton OW

Capoverso 3: di regola gli impianti di protezione sono ubicati sotto un edificio. Uno smantellamento separato del corpo edilizio è quindi escluso e la destinazione ad altro uso imperativa. Per questo motivo la Confederazione deve assumersi in ogni caso i costi di smantellamento dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione; la seconda frase del capoverso 3 deve essere stralciata.

Il capoverso 7 contraddice il capoverso 6 e deve essere stralciato. Al momento attuale è impossibile garantire l’efficienza operativa poiché mancano circa 30’000 persone (rinforzo della protezione della popolazione).

Canton TI

Capoverso 1 lettera d: errore di trascrizione nella versione italiana (si fa riferimento all’art. 32 cpv. 4 anziché all’art. 35 cpv. 4).

Capoverso 2: dal 2002 la Confederazione (UFPP) ha sempre riconosciuto, per la realizzazione degli impianti di protezione, il finanziamento completo della struttura protetta (scavo, involucro e infrastrutture tecniche) secondo le ITO 1977. Non si comprende quanto descritto nel rapporto esplicativo a pagina 47. Se i costi per la realizzazione di un posto di comando tipo PC I sono di circa 3 milioni di franchi, secondo quanto menzionato, i costi supplementari riconosciuti dalla Confederazione si ridurrebbero sensibilmente (scavo, spessori standard per cantinati, onorari, ecc.). Per quanto riguarda gli impianti si richiede quindi una formulazione specifica dei costi riconosciuti.

Capoverso 3: si ritiene essenziale che la Confederazione riconosca incentivi finanziari ai Cantoni che s’impegneranno a trasformare gli impianti non più in pianificazione (non in prontezza per il caso bellico), nei Comuni con un disavanzo in posti protetti, in rifugi pubblici a favore della popolazione. Ai Cantoni, che provvederanno ad una oculata pianificazione strategica e a un cambiamento di destinazione esecutivo, dovrà venir corrisposto un importo forfettario che sarà poi trasformato per incrementare il grado di copertura in posti protetti. L’importo riconosciuto dovrà essere elargito a dipendenza del tipo di impianto (PC / IAP /CSP / OP). Adeguare la disposizione come segue: «[…] se queste ultime sono messe fuori uso e versa un importo forfettario per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile».

Capoverso 7: la Confederazione dovrebbe vigilare affinché i Cantoni garantiscano la prontezza operativa, la manutenzione e le opere di miglioria necessarie alla salvaguardia degli impianti di protezione per il «caso bellico». La documentazione fornita dai Cantoni, relativa