Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 27 pagine

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Rapporto concernente i risultati della consultazione: pacchetto d’ordinanze 2017

2.3 Ordinanza sull’agricoltura biologica

I Cantoni GL, NW, FR e AI sostengono integralmente le modifiche proposte. Alcune associazioni agricole esigono che gli insetti per l'alimentazione umana siano integrati nel campo di applicazione dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

I Cantoni e l'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS) chiedono che l'acquacoltura biologica sia integrata nel campo di applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e disciplinata nell'ambito del diritto pubblico.

Sebbene l'articolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica non faccia parte delle modifiche proposte, alcune associazioni propongono l'eliminazione del termine "ökologisch", previsto soltanto nella lingua tedesca.

L'inserimento della definizione completa di aziende biologiche all'articolo 5 è accolto favorevolmente da numerosi partecipanti alla consultazione. Diversi Cantoni propongono inoltre che nell'articolo 5 siano inserite le comunità aziendali. Swisscofel ritiene che le aziende biologiche dovrebbero includere anche le aziende dedite all'idrocoltura.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dell'articolo 7 alcuni attori temono un allentamento del principio della globalità aziendale motivo per cui si oppongono a tali modifiche. Altri partecipanti alla consultazione, tra cui Bio Suisse e bio.inspecta, sono favorevoli a che i criteri per il riconoscimento di un'unità di produzione siano precisati quale azienda biologica autonoma.

La maggioranza dei Cantoni auspica che le deroghe al principio della globalità aziendale siano valutate anche in futuro dall'UFAG. Ciò è motivato dal fatto che l'autorità d'esecuzione cantonale deve gestire le deroghe al principio della globalità aziendale per l'esecuzione dei pagamenti diretti e pertanto deve avere accesso alle informazioni corrispondenti. Essi richiedono quindi che gli enti di certificazione notifichino le proprie decisioni alle autorità competenti per i pagamenti diretti.

La modifica proposta all'articolo 8 capoverso 1 (introduzione della conversione abbreviata per cicoria belga) è approvata all'unanimità. L'autorizzazione della conversione a tappe da parte degli enti di certificazione è accolta dalla maggioranza ma respinta da cinque Cantoni.

L'Unione svizzera produttori di verdure segnala che il termine "vincolato al suolo" è già definito nella legge sulla pianificazione del territorio e quindi non può essere usato con un altro significato.

L'introduzione della gestione del certificato di controllo tramite TRACES è accolta da tutti gli attori.

Sono proposte piccole precisazioni del testo.

In linea di principio si vede di buon occhio che, con l'allineamento dell'articolo 32 capoverso 4 all'articolo 27 del vigente regolamento CE del Consiglio n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica) - l'UFAG possa sospendere o revocare a un ente di certificazione l'autorizzazione per l'attività di controllo, se questo non soddisfa le condizioni e gli obblighi di cui all'articolo 28 capoverso 1. Unicamente il Cantone TI ritiene che l'accreditamento degli enti di certificazione tramite il Servizio di accreditamento svizzero in base all'ordinanza sull'accreditamento e la designazione sia sufficiente.

2.4 Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA

La maggioranza delle organizzazioni consultate e tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di Neuchâtel, hanno approvato le modifiche proposte per quanto concerne sia la possibilità di mettere in risalto gli ingredienti provenienti dalla regione di montagna o dall’alpe sia l'armonizzazione del sistema di controllo, di esecuzione e di sorveglianza. L'Associazione dei chimici cantonali, il Cantone di SG e la fial hanno fatto notare che l'obbligo d'indicare il tenore di un ingrediente messo in risalto nella denominazione della derrata alimentare è già contemplato nell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Le organizzazioni agricole, gli enti di certificazione e i Cantoni hanno richiesto l'armonizzazione dei controlli in virtù dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) in particolare per quanto concerne il controllo delle aziende di estivazione. Infine l'articolo 12a lettera b concernente il rapporto degli enti di certificazione sulla quantità di prodotti certificati montagna/alpe immessi sul mercato è stato fortemente criticato in particolare dagli enti di certificazione e da alcuni Cantoni in ragione dei costi che causerebbe e della mancanza di pertinenza di tale esigenza.

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