Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 66 pagine

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f. contravviene alle prescrizioni della presente legge sugli obblighi dell’azienda e le limitazioni

all’importazione (art. 22-27);

g. rifiuta di fornire alle autorità competenti le informazioni o i campioni richiesti (art. 35).

2 Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Le imprese i cui impiegati violano le prescrizioni relative al limite di età per la consegna (art. 20 cpv. 1) sono punite con una multa fino a 40 000 franchi.

5 Sono considerate imprese ai sensi del capoverso 4:

a. le persone giuridiche di diritto privato;

a. le persone giuridiche di diritto pubblico;

c. le società di persone;

d. le ditte individuali.

Secondo FR, AI DFI e CIPRET-JU questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle sigarette elettroniche senza nicotina. Dal punto di vista di alcune organizzazioni economiche81 i programmi di compliance destinati alla protezione della gioventù promossi dai commercianti dovrebbero essere considerati un’attenuante. GE e VS nonché LPF ritengono che le multe siano troppo basse e che le recidive debbano essere punite più severamente. VS propone una multa fino a 100 000 franchi. Per HV la multa deve essere calcolata proporzionalmente alle dimensioni dell’impresa. FR e alcune organizzazioni economiche82 pensano che in questa sede si dovrebbe sancire la possibilità di revocare la licenza.

Art. 44 Utilizzabilità delle informazioni in un procedimento penale

Art. 44

Le informazioni che le autorità di esecuzione ottengono richiamandosi all’obbligo di collaborare di cui all’articolo 35 capoverso 2 possono essere utilizzate contro la persona interessata in un procedimento penale solo se questa persona ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

SWICIG chiede lo stralcio senza sostituzione di questo articolo ovvero la sua integrazione affinché sia salvaguardato il diritto a non deporre a proprio carico.

Art. 45 Infrazioni commesse nell’azienda e falsità in documenti

Art. 45

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell’azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA) si applicano anche al

perseguimento penale da parte di autorità cantonali.

Non sono pervenuti commenti.

Art. 46 Perseguimento penale

Art. 46

1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2 Sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane se costituiscono infrazioni connesse all’importazione e contemporaneamente è stata commessa un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA.

3 La procedura concernente le infrazioni di cui al capoverso 2 è retta dalla DPA.

4 In caso di infrazioni contemporanee ai sensi del capoverso 2, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; questa può essere aumentata adeguatamente.

81COOP, IG DH, SWICIG, Swiss Retail

82AI DFI, CIPRET-GE, LPF, OxyS, ProSV CIPRET Vaud e simili, AT e simili.

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