Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 66 pagine
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FR e TG così come VKCS sono del parere che l’esecuzione ai sensi del capoverso 1 sia impossibile se i Cantoni possono adottare le misure solo «in caso di sospetto motivato» ai sensi del capoverso 2. AG suggerisce che, in caso di infrazione ripetuta, si debba poter ritirare l’autorizzazione di vendita. ZODIAK e simili propongono di stralciare il capoverso 3 lettera c (ripristino di una situazione illegale).
Art. 36 Denuncia penale
Art. 36
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.
2 Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia.
CIPRET-GE e OxyS chiedono di stralciare il capoverso 2 affinché vi sia sempre una denuncia penale, anche in un caso meno grave.
Art. 37 Trattamento dei dati personali e delle informazioni
Art. 37
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all’esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini della conservazione e distruzione dei dati e delle informazioni.
BL è favorevole al disciplinamento, ma chiede che i dettagli siano maggiormente disciplinati a livello di ordinanza.
Art. 38 Scambio di dati tra autorità svizzere
Art. 38
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.
BL è favorevole al disciplinamento, ma chiede che i dettagli siano maggiormente disciplinati a livello di ordinanza. AG, SG, TG e ZH chiedono chiarezza in merito allo scambio di dati. La formulazione potestativa è problematica. SWICIG vorrebbe stralciare questo articolo.
Art. 39 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
Art. 39
1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.
2 I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:
a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.
BL è favorevole al disciplinamento, ma chiede che i dettagli siano maggiormente disciplinati a livello di ordinanza. SWICIG chiede di stralciare questo articolo.
Art. 40 Ripartizione dei costi
Art. 40
La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.