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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
a) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 2;
b) di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, in assenza di una disposizione di cui al paragrafo 2 nel suo Accordo fiscale coperto:
i) essa effettua la rettifica appropriata di cui al paragrafo 1; o
ii) la sua autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto concernenti la procedura amichevole;
c) nel caso di una Parte che abbia formulato una riserva ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole), di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, accetta una disposizione del trattato del tipo di cui al paragrafo 1, a condizione che le Giurisdizioni contraenti siano in grado di raggiungere un accordo su tale disposizione e sulle disposizioni di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell’articolo 16 (Procedura amichevole).
4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell’articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.
Parte VI: Arbitrato
Art. 18 Opzione per l’applicazione della parte VI
Una Parte può scegliere di applicare la presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. La presente parte si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.
Artikel 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante
1. Qualora:
a) ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dal paragrafo 1 dell’articolo 16 (Procedura amichevole)) che stabilisce che una persona può sottoporre un caso a un’autorità competente di una Giurisdizione contraente se tale persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni