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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da a un tribunale amministrativo di una delle Giurisdizioni contraenti, la procedura24 arbitrale termina.

Art. 20 Nomina degli arbitri

1. Salvo che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini della presente parte.

2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:

a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale.

b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante). I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle due Giurisdizioni contraenti.

c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto alla procedura.

3. Nel caso in cui l’autorità competente di una Giurisdizione contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni contraenti.

4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni contraenti.

24 IT qui e di seguito: il processo