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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione), una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di una Giurisdizione contraente in quanto le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione), e

b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dal paragrafo 2 dell’articolo 16 (Procedura amichevole)) che stabilisce che l’autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente, entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso),

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nella presente parte, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10.

2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui sottoparagrafo b) del paragrafo 1 è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.

4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata

mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.

b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambe le Giurisdizioni contraenti, salvo nei seguenti casi:

i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale