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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole,
ii) se una decisione definitiva di un tribunale di una delle Giurisdizioni contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini dell’articolo 21 (Confidenzialità23 delle procedure arbitrali) e 25 (Costi delle procedure di arbitrato)). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita,
iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo.
5. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta:
a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e
b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente.
6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente) l’autorità competente:
a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o
b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.
7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente:
a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure
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