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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.
8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6; e
b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altra Giurisdizione contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5.
9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e
b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso.
Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6.
10. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell’articolo dell’Accordo fiscale coperto pertinente concernente la procedura amichevole) le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella presente parte, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.
11. Ai fini dell’applicazione del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte si può riservare il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nel sottoparagrafo b) del paragrafo 1 con un periodo di tre anni.
12.
Una Parte si può riservare il diritto di applicare le seguenti regole ai suoi Accordi fiscali coperti, nonostante le altre disposizioni del presente articolo:
a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dalla presente Convenzione, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di una delle due Giurisdizioni contraenti;