Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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3Il giocatore può in ogni momento chiedere che l’insieme o parte del saldo attivo del suo conto giocatore sia trasferito sul suo conto di pagamento. I crediti di gioco gratuiti offerti dall’organizzatore non sono parte del saldo attivo.
Art. 49 Liquidazione del conto giocatore
1L’organizzatore liquida il conto giocatore se:
a. il giocatore lo chiede;
b. constata che il giocatore non adempie più le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3; o
c. il conto giocatore è rimasto inattivo per più di due anni.
2Un eventuale avere è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.
3Se le indicazioni sul conto fornite dal giocatore non sono corrette e l’organizzatore, nonostante un onere ragionevole e proporzionato all’importo in questione, non riesce a contattare il giocatore, tiene per due anni l’avere a disposizione del giocatore. Trascorso tale termine, versa l’avere a favore del fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o per scopi d’utilità pubblica se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.
4L’organizzatore informa i giocatori in modo trasparente in merito alle conseguenze dovute a un’inattività prolungata del conto giocatore.
Art. 50 Apertura provvisoria di un conto giocatore
1L’organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se:
a. ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 46;
b. ha constatato, fondandosi sulle indicazioni fornite dal giocatore, che le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 sono soddisfatti;
c. ha accertato che il giocatore non figura nel registro dei giocatori esclusi; e
d. non vi è alcun indizio concreto che le informazioni fornite dal giocatore non siano conformi alla realtà.
2Al più tardi dopo un mese, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore ai sensi dell’articolo 47. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente.
3Fino all’apertura definitiva del conto giocatore, i versamenti del giocatore non possono eccedere 1000 franchi e il giocatore non può ritirare le sue vincite.
4Se l’organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3, l’eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un’eventuale eccedenza è versata a favore del fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.