Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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Art. 41 Regole del gioco
(art. 44 LGD)
1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco.
2Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilate in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato.
3La casa da gioco definisce le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone alla CFCG per approvazione.
Art. 42 Presentazione dei conti
(art. 48 cpv. 2 LGD)
Le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive allestiscono il proprio bilancio secondo le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti4.
Art. 43 Liquidità
La casa da gioco e l’organizzatore di giochi di grande estensione stabiliscono la loro liquidità in base ai rischi ai quali si espongono in funzione delle poste presunte e i giochi che propongono.
Art. 44 Dati trattati dalle case da gioco e dagli organizzatori di giochi di
grande estensione
(art. 51 LGD)
1Per adempiere i loro obblighi legali, in particolare in materia di protezione dei giocatori dal gioco eccessivo e di lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione trattano i dati seguenti:
a. i dati concernenti le entrate e la registrazione in linea dei clienti;
b. i dati sul comportamento di gioco e le transazioni finanziarie dei giocatori ;
c. i dati concernenti la situazione personale, professionale e finanziaria dei giocatori;
d. i dati concernenti l’esclusione dei giocatori.
2Sono autorizzati a trasmettere tali dati alla loro rispettiva autorità di vigilanza.
4 www.fer.ch (cfr. RS 221.432)