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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 35 Piccole lotterie

(art. 34 cpv. 3 LGD)

1Gli importi massimi seguenti si applicano alle piccole lotterie:

a. 10 franchi per una singola posta;

b. 100 000 franchi per la somma totale delle poste.

2L’importo massimo secondo il capoverso 1 lettera b è di 400 000 franchi se la piccola lotteria è destinata a finanziare un evento d’importanza sovraregionale secondo l’articolo 34 capoverso 4 LGD.

3Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.

4Ciascun organizzatore è autorizzato a proporre al massimo due piccole lotterie all’anno.

Art. 36 Scommesse sportive locali

(art. 35 cpv. 3 LGD)

1Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali:

a. 200 franchi per una singola posta;

b. 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione.

2Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste.

3Per organizzatore e luogo d’organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all’anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno.

Art. 37 Piccoli tornei di poker

(art. 36 cpv. 2 LGD)

1Gli importi massimi seguenti si applicano ai piccoli tornei di poker:

a. 200 franchi per la posta di partenza;

b. 20 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza.

2Gli importi massimi seguenti si applicano per giorno e luogo d’organizzazione:

a. 300 franchi per la somma delle poste di partenza di un giocatore in tutti i tornei;

b. 30 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza in tutti i tornei.

3Per giorno e luogo d’organizzazione è rilasciata un’autorizzazione per al massimo tre tornei di poker.

4Il numero minimo di partecipanti è fissato a dieci persone.