Progetto

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Sezione 2: Partecipazione in linea a giochi da casinò e giochi di grande estensione

Art. 45 Conto giocatore

1L’accesso a un’offerta di gioco in denaro proposta in linea richiede un conto giocatore presso l’organizzatore.

2L’organizzatore apre soltanto un conto per giocatore.

3L’organizzatore apre il conto giocatore soltanto se il giocatore:

a. è maggiorenne;

b. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera;

c. non è escluso dal gioco (art. 80 LGD); e

d. non sottostà al divieto di gioco (art. 52 LGD), se l’organizzatore è una casa da gioco.

Art. 46 Informazioni per aprire un conto giocatore

Per aprire un conto giocatore, il giocatore deve fornire all’organizzatore almeno le informazioni seguenti:

a. nome e cognome;

b. data di nascita;

c. indirizzo di domicilio o di soggiorno.

Art. 47 Verifica dell’identità

1L’organizzatore apre un conto giocatore dopo aver verificato che le informazioni fornite dal giocatore sono conformi alla realtà e che i requisiti di cui all’articolo 45 capoversi 2 e 3 sono soddisfatti.

2La prova dell’identità può essere fornita mediante:

a. una copia di un documento ufficiale;

b. un’identità elettronica; o

c. qualsiasi altro mezzo equivalente autorizzato dall’autorità di vigilanza competente.

Art. 48 Gestione del conto giocatore

1Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall’organizzatore. Le poste del giocatore sono addebitate al conto giocatore.

2Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere versati unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.