Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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Sezione 2: Partecipazione in linea a giochi da casinò e giochi di grande estensione
Art. 45 Conto giocatore
1L’accesso a un’offerta di gioco in denaro proposta in linea richiede un conto giocatore presso l’organizzatore.
2L’organizzatore apre soltanto un conto per giocatore.
3L’organizzatore apre il conto giocatore soltanto se il giocatore:
a. è maggiorenne;
b. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera;
c. non è escluso dal gioco (art. 80 LGD); e
d. non sottostà al divieto di gioco (art. 52 LGD), se l’organizzatore è una casa da gioco.
Art. 46 Informazioni per aprire un conto giocatore
Per aprire un conto giocatore, il giocatore deve fornire all’organizzatore almeno le informazioni seguenti:
a. nome e cognome;
b. data di nascita;
c. indirizzo di domicilio o di soggiorno.
Art. 47 Verifica dell’identità
1L’organizzatore apre un conto giocatore dopo aver verificato che le informazioni fornite dal giocatore sono conformi alla realtà e che i requisiti di cui all’articolo 45 capoversi 2 e 3 sono soddisfatti.
2La prova dell’identità può essere fornita mediante:
a. una copia di un documento ufficiale;
b. un’identità elettronica; o
c. qualsiasi altro mezzo equivalente autorizzato dall’autorità di vigilanza competente.
Art. 48 Gestione del conto giocatore
1Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall’organizzatore. Le poste del giocatore sono addebitate al conto giocatore.
2Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere versati unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.