Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Art. 10 Attività irreprensibile
(art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD)
1Il requisito della garanzia di un’attività irreprensibile è adempito se il richiedente, i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto:
a. hanno un comportamento conforme al diritto;
b. rispettano i principi del buon governo d’impresa;
c. hanno una buona situazione economica.
2A tal fine la CFCG esamina in particolare:
a. l’organizzazione;
b. le relazioni d’affari;
c. la situazione economica e finanziaria
3Per comprovare che è garantita un’attività irreprensibile, il richiedente fornisce alla CFCG informazioni in merito a sé stesso, ai membri della sua direzione e ai suoi organi, incluso il caporevisore.
4Su domanda della CFCG, il richiedente fornisce inoltre le informazioni necessarie in merito ai suoi impiegati, ai suoi aventi economicamente diritto e ai membri dei suoi organi, ai suoi soci in affari più importanti e alle persone la cui partecipazione al capitale azionario del richiedente è inferiore al 5 per cento. Il richiedente deve verificare se è garantita l’attività irreprensibile dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto.
Art 11 Mezzi finanziari propri
(art. 8 cpv. 1 lett. c LGD)
1Se costituisce un’unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto a sostenere finanziariamente detta azienda, l’importo consolidato dei mezzi finanziari propri determina se vi sono a diposizione sufficienti mezzi finanziari.
2L’importo determinante è pure l’importo consolidato dei mezzi finanziari propri anche quando il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un’azienda oppure esercita in altro modo un influsso dominante.
3I capoversi 1 e 2 non sono applicabili qualora la dimensione e l’attività delle aziende di cui ai capoversi 1 e 2 siano irrilevanti ai fini dell’apprezzamento della situazione relativa ai mezzi propri del richiedente.
Art. 12 Comunicazione di cambiamenti
Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla CFCG qualsiasi cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati nel corso della procedura di concessione.