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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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Art. 10 Attività irreprensibile

(art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD)

1Il requisito della garanzia di un’attività irreprensibile è adempito se il richiedente, i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto:

a. hanno un comportamento conforme al diritto;

b. rispettano i principi del buon governo d’impresa;

c. hanno una buona situazione economica.

2A tal fine la CFCG esamina in particolare:

a. l’organizzazione;

b. le relazioni d’affari;

c. la situazione economica e finanziaria

3Per comprovare che è garantita un’attività irreprensibile, il richiedente fornisce alla CFCG informazioni in merito a sé stesso, ai membri della sua direzione e ai suoi organi, incluso il caporevisore.

4Su domanda della CFCG, il richiedente fornisce inoltre le informazioni necessarie in merito ai suoi impiegati, ai suoi aventi economicamente diritto e ai membri dei suoi organi, ai suoi soci in affari più importanti e alle persone la cui partecipazione al capitale azionario del richiedente è inferiore al 5 per cento. Il richiedente deve verificare se è garantita l’attività irreprensibile dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto.

Art 11 Mezzi finanziari propri

(art. 8 cpv. 1 lett. c LGD)

1Se costituisce un’unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto a sostenere finanziariamente detta azienda, l’importo consolidato dei mezzi finanziari propri determina se vi sono a diposizione sufficienti mezzi finanziari.

2L’importo determinante è pure l’importo consolidato dei mezzi finanziari propri anche quando il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un’azienda oppure esercita in altro modo un influsso dominante.

3I capoversi 1 e 2 non sono applicabili qualora la dimensione e l’attività delle aziende di cui ai capoversi 1 e 2 siano irrilevanti ai fini dell’apprezzamento della situazione relativa ai mezzi propri del richiedente.

Art. 12 Comunicazione di cambiamenti

Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla CFCG qualsiasi cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati nel corso della procedura di concessione.