Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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b. l’organizzatore all’estero dispone dell’affidabilità e della competenza professionale richiesta;
c. i giocatori domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera giocano in linea utilizzando il loro conto giocatore presso il richiedente;
d. il richiedente ha concluso con l’organizzatore all’estero un contratto che garantisce lo svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
e. l’organizzatore all’estero blocca l’accesso in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;
f. il prodotto lordo dei giochi è ripartito tra le case da gioco proporzionalmente alle poste effettuate dai rispettivi giocatori.
2Una collaborazione è in ogni caso esclusa se l’organizzatore all’estero ha la sua sede in un Paese inserito nell’elenco del GAFI dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi o è interessato da sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi.
3Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e della CFCG come se svolgesse soltanto lui il gioco.
4Il giocatore va informato che determinati dati personali sono trasmessi all’organizzatore all’estero per motivi di sicurezza.
Art. 18 Requisiti tecnici relativi ai giochi
(art. 17 LGD)
Il Dipartimento può emanare le prescrizioni sui requisiti tecnici relativi ai giochi, ai sistemi di jackpot, alle piattaforme di gioco in linea, al sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), al sistema di registrazione dei dati (SRD) e agli strumenti di gioco; tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.
Art. 19 Esame di conformità
(art. 17 cpv. 3 LGD)
1Prima di mettere in esercizio i giochi da tavolo, i giochi in denaro automatizzati, le piattaforme di gioco in linea, i sistemi di jackpot, il SECC, il SRD e gli strumenti di gioco, la casa da gioco assicura mediante prove e verifiche adeguate che soddisfino i requisiti tecnici.
2Documenta i risultati delle prove e delle verifiche effettuate.
Art. 20 Obbligo di esercizio per giochi da tavolo
1Ogni casa da gioco terrestre deve proporre almeno due giochi da tavolo.
2I giochi da tavolo devono essere offerti durante almeno un terzo del periodo
d’apertura giornaliera della casa da gioco.