Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 41 pagine

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modo soddisfacente all’articolo 15a, i summenzionati partecipanti chiedono di rinunciare a un disciplinamento generale della LOTC a favore di una soluzione settoriale, come nel caso dell’attuale revisione in corso della LATer (art. 82 LATer). Secondo economiesuisse, gli esperti svizzeri dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori ai gruppi di esperti della Commissione europea (partecipazione al «decision shaping»), alla stregua dei loro colleghi degli Stati SEE. Economiesuisse constata che la soluzione configurata all’articolo 15a si traduce in un processo legislativo meno restrittivo al fine di ridurre gli oneri amministrativi e insiste sul fatto che l’Amministrazione non dovrebbe avere la competenza di introdurre disposizioni supplementari rispetto a quelle previste nell’UE.

Economiesuisse, scienceindustries, vips, ASSGP e GRIP desiderano ottenere la garanzia che la soluzione configurata all’articolo 15a non consentirà in nessun caso di recepire nel diritto svizzero le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

ASDI non si oppone alla disposizione proposta, ma deplora il fatto che la Svizzera non abbia altra scelta, sulla base degli accordi conclusi con l’UE, se non quella di recepire norme UE che possono essere dannose per il tessuto economico svizzero, senza sapere quale influenza può avere nell’elaborazione di tali norme.

Centre patronal è contrario all’introduzione di un sistema che consenta l’applicabilità diretta di alcuni atti dell’UE senza alcuna modifica legislativa in Svizzera; ritiene che questo modo di procedere non crei alcuna certezza giuridica e teme, al contrario, che molte imprese non possano venire a conoscenza delle norme europee se esse non sono chiaramente incorporate nel diritto svizzero.

L’UDC si oppone chiaramente all’introduzione del meccanismo di recepimento proposto all’articolo 15a, che porta a un meccanismo automatico che consente al Consiglio federale di dichiarare applicabile in Svizzera, nel giro di venti giorni, il diritto straniero, non solo nel settore della tecnologia medica, ma in tutti i settori interessati dalla LOTC. L’UDC ritiene che non sia accettabile che il Consiglio federale colga l’occasione della revisione della legislazione sui dispositivi medici per tentare di creare un precedente che si applicherà in futuro e ad altri settori. Secondo l’UDC, il meccanismo proposto va oltre il recepimento dell’acquis previsto nei settori Schengen, nel cui ambito il Parlamento può, almeno de jure, esercitare la sua facoltà di codecisione. Poiché la disposizione prevede che il Consiglio federale stesso possa definire le materie tecniche e amministrative, non è possibile determinare le competenze che gli sono delegate.

Articolo 20b

L’UDC ritiene che la creazione di una base giuridica formale per la comunicazione spontanea di dati personali sensibili ad autorità straniere sia sproporzionata. Aggiunge che non può esservi la garanzia che l’attuazione della legislazione in materia di protezione dei dati da parte dello Stato interessato sia sufficiente e soddisfi gli standard della legislazione svizzera.