Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
6 Provvedimenti per la
perequazione finanziaria
6.1 Parere del Consiglio federale sul pacchetto globale di misure proposte dalla CdC
Nei due precedenti rapporti sull’efficacia è stato affrontato principalmente il tema delle dota- zioni nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri per il qua- driennio successivo. Questa decisione si basa sui risultati dell’analisi dell’efficacia. Con il pac- chetto globale di misure della CdC illustrato nel capitolo 5, la situazione iniziale del presente rapporto sull’efficacia si presenta in maniera un po’ diversa. La CdC propone un cambiamento di sistema. Di seguito il Consiglio federale presenta una proposta di attuazione, facendo riferi- mento al pacchetto di misure suggerite dalla CdC.
Dotazione minima garantita pari all‘86,5 per cento
La proposta della CdC verte essenzialmente sulla fornitura di una dotazione minima garantita di risorse finanziarie al Cantone finanziariamente più debole pari all’86,5 per cento della media svizzera. Il controllo politico viene esercitato stabilendo la dotazione minima per legge e non più con un decreto federale sulla dotazione ogni quattro anni. I dibattiti politici di base sulla perequazione finanziaria che si svolgono ogni quattro anni con il rischio di generare conflitti interni, come si è verificato nei dibattiti parlamentari del 2014/15, non si terrebbero più in questa forma. Tuttavia, il vincolo delle uscite per la perequazione finanziaria nel bilancio della Confederazione risulterebbe rafforzato.
Il Consiglio federale ritiene che si debba garantire la dotazione minima. L’attuale decisione discrezionale sulla definizione della dotazione dovrebbe essere sostituita da una norma (do- tazione minima garantita) e quindi l’importo della dotazione si determinerebbe in maniera intrinseca. Una dotazione minima garantita dell’86,5 per cento della media svizzera è elevata, ma da quanto è emerso in occasione del dibattito parlamentare del 2015 e considerato che da alcuni anni l’indice del Cantone finanziariamente più debole è nettamente superiore al limite dell’85 per cento a causa della sovradotazione della perequazione delle risorse, e che 21 Cantoni hanno espresso parere favorevole al pacchetto globale di misure, il Consiglio federale ritiene che abbia poco senso proporre una dotazione più bassa.
Tuttavia, per impedire che il Cantone finanziariamente più debole influisca eccessivamente sui versamenti di compensazione, il Consiglio federale propone un adeguamento tecnico. Tutti i Cantoni il cui indice delle risorse prima della perequazione è inferiore a 70 punti, dovrebbero raggiungere esattamente la dotazione minima garantita. A tal fine il tasso massimo di prelievo deve essere ridotto al 90 per cento. Ciò corrisponde alla variante 2, descritta nei dettagli al paragrafo 5.3 nella parte sull’ottimizzazione della proposta della CdC. Questo metodo offre tutti i vantaggi di tale proposta e nel contempo impedisce che la dotazione sia definita princi- palmente dal Cantone finanziariamente più debole. Esso consente inoltre di ridurre la volatilità dei versamenti di compensazione nel tempo. Le ripercussioni finanziarie del modello proposto sui singoli Cantoni nell’anno di riferimento 2018 sono praticamente identiche a quelle previste per la proposta della CdC.
Definizione del contributo della Confederazione al massimo previsto dalla Costituzione
Il secondo elemento del pacchetto di misure prevede che il contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse sia fissato al massimo previsto dalla Costituzione, ossia il contri-