Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
6.2 Calcolo del fattore alfa
Il Consiglio federale ritiene che il calcolo del fattore alfa debba essere semplificato e maggior- mente adeguato alla realtà della politica fiscale e quindi propone di calcolare questo fattore in base all’effettivo sfruttamento fiscale della sostanza determinante, come è stato spiegato nel paragrafo 5.1 del presente rapporto. Poiché le variazioni annuali sono piuttosto casuali, utiliz- zando il valore medio nell’arco di sei anni di calcolo, si possono evitare le oscillazioni annue nel potenziale delle risorse e quindi anche nei versamenti di compensazione. Stabilendo il fattore alfa per ogni anno di calcolo e non più per anno di riferimento, si ridurrebbero ulteriormente tali oscillazioni.
Per questo metodo si dovrebbe modificare l’articolo 3 capoverso 3 LPFC. Questa modifica è riportata nel paragrafo 6.6.
6.3 Definizione della dotazione della compensazione degli oneri
Con l’introduzione di una dotazione minima garantita nella perequazione delle risorse, il Par- lamento non ne stabilirà più i contributi di base. Il Consiglio federale ritiene che sarebbe poco opportuno che il Parlamento continuasse a fissare i contributi di base alla compensazione degli oneri ogni quadriennio e propone di fissare quelli per il 2020 nella LPFC al livello del 2019 e di adeguarli al rincaro come fatto sinora. Se le dotazioni delle due compensazioni degli oneri dovessero essere modificate, in futuro ciò sarebbe disciplinato in una revisione della LPFC an- ziché in un decreto federale come è avvenuto finora. Per quanto riguarda la questione di un eventuale aumento della dotazione della PAS, il Consiglio esprimerà il suo parere in merito probabilmente nell’ambito del messaggio, basandosi sui risultati dei dibattiti con il gruppo di lavoro paritetico della Confederazione e dei Cantoni. La questione relativa all’utilizzo dei mezzi federali sbloccati con la perequazione delle risorse non sarà pertanto affrontata nel presente rapporto.
6.4 Periodicità del rapporto sull‘efficacia
Se la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensa- zione degli oneri decadrà, si porrà la questione della periodicità del rapporto sull’efficacia. Nel sistema attuale esso costituisce la base per stabilire le dotazioni per il quadriennio successivo e le eventuali modifiche della LPFC. Il Consiglio federale non vorrebbe rinunciare a una valu- tazione periodica dell’efficacia della perequazione finanziaria nazionale, poiché questa analisi rappresenta una base decisionale importante a livello politico. Le esperienze fatte finora nell’e- laborazione del rapporto sull’efficacia hanno dimostrato che un periodo quadriennale per la valutazione è piuttosto breve. Le variazioni nella perequazione finanziaria si delineano solo lentamente. Inoltre, nella perequazione delle risorse si verificano ritardi piuttosto consistenti. Per questi motivi il Consiglio federale propone un periodo di valutazione di sei anni per i fu- turi rapporti sull’efficacia. Ciò significa che il prossimo rapporto comprenderebbe il periodo 2020−2025 e quello successivo gli anni 2026−2031.