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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 2, 13 cpv. 2 lett. a, 27 cpv. 1 lett. c, 37 cpv. 1 lett. e, 45 lett. e)
Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione
1. Quali norme della Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing
Practice; GMP) sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 200314, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
b. Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 199115, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari;
c. Guida per la buona prassi di fabbricazione, medicinali per uso umano e medicinali per uso veterinario della Commissione Europea (EudraLex, volume 4)16;
d. Principi e linee direttrici della Buona prassi di fabbricazione secondo la Convenzione dell’8 ottobre 197017 per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concernenti la fabbricazione di prodotti farmaceutici.
2. Disposizioni particolari per i mangimi medicati: Direttiva 90/167/CEE del
Consiglio, del 26 marzo 199018, che stabilisce le condizioni di preparazione, d’immissione sul mercato e di utilizzazione di mangimi medicati nella Comunità.
3. Disposizioni particolari per il sangue e gli emoderivati labili: linee direttrici
di Buone prassi secondo l’appendice alla Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 199519 su preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti.
14 Versione secondo GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.
15 Versione secondo GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70.
16 Il testo di questa guida può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.o consultato all’indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev4.htm.
17 RS 0.812.101. Il testo di questi principi e di queste linee direttrici può essere richiesto al Segretariato PIC/S, casella postale 5695, CH-1211 Ginevra 11 o consultato all’indirizzo Internet: www.picscheme.org.
18 Versione secondo GU L 092 del 7.4.1990, pag. 42.
19 Questa raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d’Europa, F-67075 Strasburgo (www.coe.int).