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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Art. 62 Direttive relative al sistema d’ispezione svizzero

Swissmedic, previa consultazione degli ispettorati designati dai Cantoni, emana direttive intese a garantire una prassi unitaria nel sistema d’ispezione svizzero.

Sezione 2: Collaborazione fra Swissmedic e altre autorità

Art. 63 Collaborazione fra Swissmedic e i Cantoni

1Swissmedic e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.

2Si informano reciprocamente in merito:

a. al rilascio, alla modifica, alla sospensione o alla revoca di un’autorizzazione d’esercizio;

b. alle misure adottate;

c. alle ispezioni.

3Le autorità cantonali trasmettono a Swissmedic le informazioni di cui sono a conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.

4Swissmedic può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella formazione continua dei loro ispettori.

Art. 64 Collaborazione con le autorità doganali

1L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

2Le autorità doganali forniscono a Swissmedic informazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di medicamenti.

3Swissmedic può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulteriori chiarimenti e di raccogliere campioni.

Sezione 3: Protezione dei dati e informazione del pubblico

Art. 65 Trattamento di dati personali

Gli organi competenti per l’esecuzione sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere tutti i compiti loro attribuiti dalla presente ordinanza, ivi compresi:

a. i dati concernenti lo stato di salute rilevati in relazione con la sorveglianza del mercato da parte delle autorità, nel caso di sangue ed emoderivati (art. 39, 58 e 59 LATer);