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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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b. i dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali essenziali per esaminare domande di autorizzazione, segnatamente quando si tratta di valutare se un responsabile tecnico è adatto a questo compito specifico.

Art. 66 Gestione di sistemi d’informazione

1Swissmedic è responsabile della gestione sicura dei suoi sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.

2Per ogni sistema d’informazione emana un regolamento sul trattamento dei dati, in cui stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati.

3Se delega compiti a terzi, assicura per contratto il rispetto della protezione dei dati.

Art. 67 Diritti d’accesso

1I collaboratori di Swissmedic ottengono l’accesso online ai sistemi d’informazione per quanto necessario all’adempimento del loro rispettivo compito.

2Gli accessi ai sistemi d’informazione possono essere verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati al massimo per due anni.

Art. 68 Archiviazione e distruzione dei dati

Swissmedic distrugge i dati personali nei suoi sistemi d’informazione non appena non le occorrono più per l’adempimento del mandato. I dati rimangono nei rispettivi sistemi per un massimo di dieci anni, dopo di che sono archiviati per 25 anni.

Art. 69 Informazione del pubblico sulle autorizzazioni

Swissmedic pubblica regolarmente gli elenchi contenenti le informazioni conformemente all’allegato 7.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 70 Modifica degli allegati

1Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati della presente ordinanza ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.

2Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 71 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.