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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Allegato 4 (art. 13 cpv. 2 lett. e, 15 cpv. 2, 17 cpv. 2, 45 lett. d)

Norme internazionali della Buona prassi di distribuzione

Quali principi della Buona prassi di distribuzione (Good Distribution Practice; GDP) sono applicabili le seguenti disposizioni:

a. linee guida della Commissione europea, del 5 novembre 201320, sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano;

b. disposizioni particolari per i principi attivi farmaceutici: linee guide della Commissione europea per le norme di Buona prassi di fabbricazione per i medicinali ad uso umano e veterinario (EudraLex, volume 4) parte II21;

c. disposizioni particolari per i mangimi medicati: direttiva 90/167/CEE22 che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei foraggi medicinali nella Comunità.

20 Comunicazione della Commissione europea, GU C 343 del 23.11.2013, pag. 1.

21 Questo testo è disponibile solo in inglese alla pagina http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

22 Versione secondo GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.