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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Allegato 5 (art. 29 cpv. 3 e 5, art. 30 cpv. 1, art. 32 cpv. 2)

Idoneità a donare il sangue, procedimento relativo ai test e informazione in relazione alle donazioni di sangue

1 Valutazione dell’idoneità a donare il sangue

Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 199523 su preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, incluse le appendici.

2 Requisiti del procedimento relativo ai test

2.1 Di ogni prelievo di sangue deve essere esaminato un campione non miscela-

to per rivelare la presenza dei virus HIV 1 e 2, del virus dell’epatite B (HBV), del virus dell’epatite C (HCV) e del treponema pallidum.

2.2 In occasione dei test deve essere determinato quanto segue:

a. anticorpi contro lo HIV 1 e 2 (anticorpi anti-HIV 1+2);

b. antigene di superficie del virus dell’epatite B (HBsAg) oppure anticorpi contro l’antigene core del virus dell’epatite B (anticorpi anti-HBc);

c. anticorpi contro il virus dell’epatite C (anticorpi anti-HCV);

d. anticorpi contro il treponema pallidum;

e. virus HI (HIV-1) (mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici);

f. virus dell’epatite B (HBV) (mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici);

g. virus dell’epatite C (HCV) (mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici).

2.3 Per i prelievi per trasfusioni autologhe devono essere eseguite soltanto le

disposizioni di cui alle lettere a–d.

2.4 Per il plasma destinato al frazionamento, i test devono contemplare almeno

le disposizioni di cui alle lettere a–c.

2.5 Di ogni prelievo di sangue devono essere determinati il gruppo sanguigno A,

B, 0 e il fattore Rhesus D, fatta eccezione per il plasma destinato soltanto al frazionamento.

2.6 Per componenti, donatori o situazioni epidemiologiche particolari possono

essere necessari ulteriori test.

23 Questa raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d’Europa, F-67075 Strasburgo (www.coe.int).