Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine

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Allegato 2: Misure per la riduzione dei rischi di irregolarità, abusi e corruzione

In che modo viene garantito, nel primo contributo all’allargamento così come nel secondo, il corretto uso dei mezzi finanziari?

Per garantire un uso dei mezzi finanziari efficiente e adeguato allo scopo la Svizzera ha preso varie misure, tra cui: a) accompagnamento del processo di selezione dei progetti nel Paese partner, b) verifica dell’aggiudicazione dei mandati e c) vigilanza sulle fasi di attuazione dei progetti.

a. Accompagnamento del processo di selezione dei progetti

Responsabile della selezione è il Paese partner. Un organismo indipendente, nel quale sono rappresentati anche i ministeri competenti e varie ONG, verifica i criteri e il processo di selezione. La Svizzera può partecipare alle riunioni di questo organismo indipendente in qualità di osservatrice. Sul finanziamento dei progetti è la Svizzera a decidere. I rischi legati a possibili abusi e casi di corruzione sono parte integrante della verifica dei progetti.

b. Verifica dell’aggiudicazione dei mandati

L’aggiudicazione di commesse di fornitura e di servizi avviene in base alle norme dell’OMC e dell’UE e alle disposizioni del diritto nazionale. Il Paese partner deve confermare per iscritto, per ogni appalto pubblico, il rispetto delle norme vigenti e l’indipendenza di tutte le persone coinvolte. La documentazione del bando di gara comprende inoltre una clausola di integrità. La Svizzera ha accesso a tutti i documenti connessi all’aggiudicazione di una commessa. In particolare nel caso di gare d’appalto per somme superiori a 500 000 franchi può prendere visione della documentazione anche prima della pubblicazione del bando e può partecipare come osservatrice al comitato incaricato di valutare le offerte.

c. Vigilanza sulle fasi di attuazione dei progetti

Responsabili del controllo delle prestazioni effettivamente fornite sono gli enti incaricati dell’esecuzione. Tali enti fanno rapporto alla Svizzera ogni sei mesi (o, se necessario, con maggior frequenza) informandola in merito ai progressi fatti e alle prestazioni fatturate. Il Paese partner verifica e conferma la correttezza delle richieste di rimborso. Anche la Svizzera procede a una verifica di queste richieste prima di effettuare il rimborso e può, inoltre, prendere visione di tutti i documenti pertinenti.

Al più tardi al momento della sua conclusione, ogni progetto viene sottoposto a un audit finanziario da parte di un’organizzazione certificata.

Nell’ambito del contributo all’allargamento la DSC e la SECO hanno aperto uffici comuni in sette rappresentanze della Svizzera all’estero. Anche il secondo contributo prevede uffici di questo tipo destinati a seguire e verificare l’attuazione di tutti i progetti in loco. I collaboratori degli uffici conoscono le condizioni locali e dispongono di contatti diretti con i responsabili dei progetti.

La Svizzera conferisce inoltre mandati a esperti esterni che con le loro conoscenze specialistiche verificano gli studi di fattibilità e la documentazione dei bandi di gara. In occasione di visite ai progetti controllano inoltre quali prestazioni vengono fornite per verificarne la conformità alle condizioni contrattuali dal punto di vista della quantità e della qualità.

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