Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine

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spetta alla Confederazione. Tuttavia, nell’ambito dei progetti, la Confederazione può collaborare con i Cantoni o i Comuni.

Conformemente alle regole dell’OCSE, i fondi del secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati dell’UE non possono essere computati nell’aiuto pubblico allo sviluppo. Il volume dei fondi richiesti è giustificato dagli obiettivi perseguiti.

5.5.2. Gestione materiale e finanziaria dei sussidi

La gestione materiale dei mezzi impiegati è orientata ai risultati. Questo approccio punta, in tutte le fasi dei progetti (pianificazione, attuazione, verifica), a migliorare la situazione dei gruppi beneficiari. L’attribuzione dei finanziamenti è effettuata sulla base di obiettivi chiaramente definiti, la cui realizzazione è verificata con strumenti di monitoraggio, controllo e valutazione (cfr. n. 2.1, 2.2.4 e 2.3.4). La gestione materiale dei mezzi è spiegata nei numeri 2.2 e 3.2. Il volume totale degli impegni e la ripartizione dei fondi sono illustrati al numero 2.

5.5.3. Procedura applicabile alla concessione di contributi

L’ordinanza del 6 maggio 19928 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e la direttiva del DFAE del 13 dicembre 20179 sulle competenze finanziarie e i relativi allegati disciplinano le competenze finanziarie e il controllo dell’impiego dei fondi. Le modalità sono descritte nei numeri relativi ai crediti quadro. La DSC e la SECO hanno definito procedure e direttive chiare e trasparenti per l’impiego dei fondi orientato ai risultati e le applicano di conseguenza. Per quanto concerne il credito quadro «migrazione» anche la SEM definirà procedure equivalenti. Oltre che conformemente alla legislazione in materia di sussidi, nell’ambito della concessione di contributi tutti gli organi aggiudicano mandati secondo le disposizioni dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici10, dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici11, della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici e della relativa ordinanza dell’11 dicembre 1995. Quando acquisiscono beni, servizi e installazioni, la DSC, la SECO e la SEM cercano, nel quadro giuridico previsto e al di là degli aspetti economici, di promuovere il rispetto delle norme sociali e ambientali e di rafforzare così le tre dimensioni della sostenibilità in Svizzera, nei Paesi partner e in altri Paesi di provenienza.

5.5.4. Limitazione nel tempo e riduzione progressiva dei sussidi

La LF Est è valida fino al 31 dicembre 2024. Tutti i mezzi del credito quadro «coesione» possono essere impegnati entro cinque anni dalla decorrenza della decisione, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2024. In linea di massima, i contributi non sono decrescenti.

8 RS 974.11

9Direttiva 301 e allegati I e II

10 RS 0.632.231.422

11 RS 0.172.052.68