Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine

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terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione. Su queste basi possono anche essere sostenuti progetti volti a promuovere il rimpatrio di persone che dimorano illegalmente in uno degli Stati UE destinatari di aiuti. I programmi all’estero possono anche, per esplicita disposizione di legge, perseguire l’obiettivo di contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare primaria o secondaria verso la Svizzera (art. 93 cpv. 2 LAsi). Un’importante causa del movimento secondario irregolare all’interno dell’Europa è dovuta alle carenze qualitative e quantitative dei sistemi di accoglienza. La decisione di andare altrove può anche essere innescata da procedure di asilo sproporzionatamente farraginose, inefficienti o qualitativamente carenti. La promozione di procedure di asilo efficienti e corrette (p. es. assistenza nell’identificazione e nella registrazione dei richiedenti l’asilo, negli interrogatori e nella traduzione nonché nell’elaborazione di basi decisionali), coniugata alla disponibilità garantita di capacità di accoglienza sufficienti e adeguate, contribuiscono pertanto alla riduzione dei movimenti secondari irregolari dei richiedenti.

5.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il contributo svizzero è un provvedimento autonomo della Svizzera. Con i singoli Paesi partner saranno conclusi direttamente accordi quadro bilaterali, nell’ambito dell’attuazione, solo dopo l’approvazione dei crediti da parte del Parlamento. Questi trattati saranno approvati conformemente alle disposizioni costituzionali e di legge (art. 166 cpv. 2 Cost.).

5.3. Forma dell’atto

I due crediti quadro prendono la forma di decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.) e non sottostanno quindi a referendum. Per il presente credito quadro «coesione» è determinante, in tal senso, l’articolo 10 LF Est, per il credito quadro «migrazione» l’articolo 25 capoverso 2 della legge sul Parlamento.

5.4. Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale i presenti decreti federali necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che ciascuno di questi decreti comporta una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi.

5.5. Conformità alla legge sui sussidi

Nel suo rapporto 2008 concernente i sussidi, il Consiglio federale ha stabilito che tutti i messaggi relativi all’elaborazione o alla revisione delle basi giuridiche in materia di sussidi e i messaggi concernenti il rinnovo dei decreti di stanziamento crediti e dei limiti di spesa devono contenere obbligatoriamente un numero dedicato al rispetto dei principi stabiliti dalla legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi; RS 616.1). Il presente disegno è conforme a tale legge.

5.5.1. Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione: motivazione, struttura e portata finanziaria

Il secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati dell’UE si fonda sulla LF Est e sulla legge sull’asilo7 ed è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. La motivazione dettagliata, la struttura e la portata finanziaria del contributo sono descritte ai numeri precedenti. La responsabilità̀ della cooperazione con Paesi UE selezionati

7 RS 142.31