Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine
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superiori ai 100 000 franchi e prevede un raddoppio a 4000 franchi della tassa di giustizia massima di 2000 franchi.
Capoverso 2: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una sentenza «Lugano» costituisce un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF soltanto se è stata dapprima dichiarata esecutiva in via principale conformemente all’articolo 271 capoverso 3 LEF (DTF 139 III 135 consid. 4.5.2). Da ciò risulta che la procedura di exequatur di una sentenza «Lugano» non era finora assoggettata all’OTLEF, ma era retta dalle tariffe cantonali dipendenti dal valore litigioso secondo l’articolo 96 CPC sebbene, secondo l’articolo 52 della convenzione di Lugano, nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengano riscosse tasse proporzionali al valore litigioso. Ne potrebbero derivare spese processuali ben più elevate che nelle procedure di sequestro, le quali non devono essere precedute da una procedura di exequatur e sono assoggettate alla OTLEF secondo l’articolo 251 lettera a CPP. La nuova disposizione prevede per questi casi una tassa indipendente dal valore litigioso, che va fissata dal giudice nell’ambito dei margini previsti dalla legge e a seconda della complessità del procedimento e del tempo impiegato.
Capoverso 3: in alcuni casi il CPC prevede un condono delle spese processuali, ad esempio per le controversie di diritto del lavoro fino a 30 000 franchi. È tuttavia controverso se questo condono sia applicabile anche alle procedure sommarie della LEF che hanno per oggetto un credito fondato sul diritto del lavoro. Si pensi ad esempio a un rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. La DTF 135 III 470 ha rifiutato di applicare l’articolo 343 vCO (ispirato al vigente articolo 114 CPC) all’azione di impugnazione della graduatoria da parte di un lavoratore.
In proposito non si vede perché le disposizioni sulla gratuità, adottate per motivi di politica sociale, non debbano applicarsi procedure sommarie della LEF, tanto efficaci e utili per l’attuazione del diritto. Nel presente contesto si propone di chiarire nell’ordinanza sulle tasse che l’esenzione dalle spese processuali si applica anche alle procedure sommarie in materia di esecuzione.
2.8 Articolo 63a
L’articolo 63 capoverso 1 secondo periodo OTLEF non si applica alla presente revisione. Occorre pertanto introdurre una nuova disposizione transitoria secondo cui il diritto anteriore si applica alle operazioni effettuate fino all’entrata in vigore della presente revisione anche se sono fatturate più tardi.