Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine

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gatorio secondo l’articolo 5 dell’ordinanza e-LEF. Inoltre la tassa di cui al capoverso 1 deve in ogni caso ammontare a 2 franchi per domanda. Se un creditore causa un onere corrispondente, secondo l’articolo 15b capoverso 4 le spese per periti devono ora essere rimborsate (cfr. n. 2.5).

Capoverso 4: l’onere deve essere rimborsato se la fatturazione va effettuata singolarmente e in modo non automatico o richiede speciali accertamenti. Il capoverso 4 prevede una tassa di base di 40 franchi. Se il tempo impiegato eccede la mezz’ora, è riscosso un supplemento di 40 franchi per ogni ulteriore mezz’ora (cfr. anche n. 2.1).

2.5 Articolo 15b

Come accennato, l’articolo 15b AP-OTLEF disciplina le spese connesse con lo standard e-LEF e le indica esplicitamente per evitare equivoci.

I capoversi 1 e 2 corrispondono al vigente articolo 15a capoverso 3 e 4 OTLEF. Trattandosi di spese per SEDEX e vanno soltanto fatturate, la relativa rubrica è inserita nel nuovo articolo 15b AP-OTLEF.

Capoverso 3: gli uffici di esecuzione, in particolare per firmare gli estratti del registro delle esecuzioni, utilizzano certificati emessi dalla Swiss Government PKI che sono rinnovati ogni tre anni. Le spese occasionate dall’emissione e dal rinnovo di questi certificati della firma sono fatturate.

Capoverso 4: se insorgono problemi nel gruppo e-LEF, regolarmente ne deriva un elevato onere per la ricerca di errori e la loro soluzione. Di regola, si deve ricorrere a periti esterni i cui onorari devono essere rimborsati da coloro che hanno causato i problemi.

Capoverso 5: anche in questo caso le spese indicate sono fatturate, analogamente all’articolo 15a capoverso 5, dall’Ufficio federale di giustizia o da un servizio da esso incaricato.

2.6 Articolo 41

Nella sentenza del 19 agosto 2016 il Tribunale federale ha deciso che per il ritiro di un procedimento esecutivo da parte del creditore è riscossa una tassa (sentenza

n. 5A_172/2016). Un creditore aveva dichiarato all’ufficio di ritirare il procedimento esecutivo. L’ufficio di esecuzione ha disposto le misure necessarie e ha in seguito inviato al creditore una fattura di 18.30 franchi. Nell’ambito di un ricorso è stato adito il Tribunale federale e quest’ultimo ha considerato che tutti i costi per le operazioni degli organi di esecuzione devono essere rimborsati, sempreché la LEF o la OTLEF non prevedano eccezioni (consid. 3.2 con un riferimento alla DTF 131 III 136, 138). Poiché la registrazione del ritiro dell’esecuzione è un atto ufficiale dell’ufficio di esecuzione e in proposito la OTLEF non prevede un’eccezione all’obbligo della tassa, il Tribunale federale ha ritenuto contraria al diritto federale l’esenzione dalla tassa per la registrazione di un ritiro di un procedimento esecutivo presunta dall’autorità inferiore.

Anche se dal punto di vista dell’ufficio di esecuzione appare comprensibile fatturare una tassa per tale attività, il Consiglio federale ritiene che, per motivi di politica