Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine

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giuridica, ciò non sia opportuno. Infatti nella pratica il ritiro del procedimento esecutivo da parte del creditore è relativamente frequente. La possibilità del ritiro e la conseguenza che ne deriva, vale a dire la rinuncia a comunicare il procedimento esecutivo a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF), è un incentivo importante per spingere i debitori a pagare un debito aperto. Ciò ha conseguenze positive per tutti gli interessati. La relativa procedura dovrebbe pertanto svolgersi nel modo più semplice ed economico possibile.

È risaputo che alcuni creditori, per ritirare un procedimento esecutivo, chiedono ai debitori anche un’indennità d’inconvenienza talvolta elevata. Anche questa pratica è tale da complicare un’intesa tra le parti. L’OTLEF non può tuttavia porre rimedio a questa situazione poiché si rivolge esclusivamente agli uffici. È quindi ancora più necessario evitare di ostacolare ulteriormente un’eventuale intesa tra debitore e creditore. Occorre infine rilevare che in molti casi la dichiarazione di ritiro è effettuata mediante una comunicazione e-LEF; questo genere di comunicazione può essere trattato automaticamente dall’ufficio di esecuzione e causa quindi un onere supplementare esiguo. Il Consiglio federale ritiene pertanto che in futuro la registrazione del ritiro debba essere gratuita.

2.7 Articolo 48

Capoverso 1: l’articolo 48 disciplina la tassa per le decisioni nella procedura sommaria di esecuzione. Le procedure di questo genere sono enumerate nell’articolo 251 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Tra le principali procedure sommarie vi sono le decisioni di rigetto dell’opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato.

L’ordinanza sulle tasse disciplina le spese processuali ai sensi dell’articolo 95 capoverso 2 CPC per la procedura sommaria in materia di esecuzione. Secondo l’articolo 96 CPC, le relative tariffe sono stabilite dai Cantoni. L’articolo 16 capoverso 1 LEF prevede tuttavia da tempo che il Consiglio federale stabilisca la tariffa delle tasse per la procedura esecutiva; in proposito il Tribunale federale ha osservato che tale competenza comprende anche le tasse della procedura sommaria in materia di esecuzione (DTF 54 I 161 consid. 2).

Le tasse stabilite dal Consiglio federale nell’articolo 48 OTLEF sono relativamente basse in confronto alle tasse previste nelle tariffe cantonali. Ciò si spiega da un lato con il fatto che in molti casi si tratta di procedure relativamente semplici. Dall’altro nella procedura esecutiva le tasse devono consapevolmente essere contenute per non creare ostacoli supplementari all’attuazione del diritto. Questi principi devono valere anche in futuro. Tuttavia anche nell’ambito della procedura sommaria in materia di esecuzione vi sono casi estremamente complessi, in cui sono in gioco interessi economici importanti, ad esempio nel caso del riconoscimento di sentenze arbitrali straniere o nei casi di sequestro. In questo ambito, la tassa di giustizia massima prevista dal diritto vigente, pari a 2000 franchi, appare inadeguata e spesso non è in un rapporto ragionevole con l’onere del giudice e con le ripetibili da versare in casi analoghi. Le considerazioni legate a una tariffa sociale non hanno alcuna importanza per valori litigiosi milionari. Pertanto i giudici dovranno in futuro poter riscuotere tasse di giustizia più elevate nei casi più complessi e quando il valore litigioso è relativamente elevato. Il previsto aumento concerne tuttavia soltanto valori litigiosi