Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine
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terminologia nel senso che, in caso di notificazione eseguita dall’ufficio in deroga all’articolo 13 capoverso 2 OTLEF, non devono essere conteggiate nemmeno le tasse postali per l’invio raccomandato. Tale non è però il significato della disposizione. Per evitare in futuro siffatti equivoci, questa formulazione va eliminata senza che risulti modificata la situazione giuridica.
Capoverso 3 lettera f: nel gruppo e-LEF accade regolarmente che notificazioni tecnicamente difettose o contraddittorie degli uffici di esecuzione siano inviate ai creditori. Spesso la causa sono le disattenzioni nell’utilizzo del programma da parte dell’ufficio. Ad esempio, tramite e-LEF viene prematuramente comunicato che il debitore non ha formato opposizione. Sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore, inviato per posta, è tuttavia indicato che il debitore ha presentato opposizione. Quindi il creditore riceve due comunicazioni dell’ufficio di esecuzione contradditorie ma equivalenti e giuridicamente valide. Se queste comunicazioni sono trasmesse a scadenze ravvicinate, l’errore può essere scoperto e spetta all’ufficio di esecuzione stabilire quale delle due notificazioni è corretta. Poiché gliene risulta un onere, il creditore non deve essere costretto a versare ancora una tassa.
2.4 Articolo 15a
Nella vigente versione dell’OTLEF, l’articolo 15a disciplina tutti i costi connessi con il gruppo e-LEF e, diversamente dalle altre disposizioni dell’OTLEF, non distingue tra tasse e spese. La nuova versione distingue ora anche per questi costi tra tasse (art. 15a AP-OTLEF) e spese (art. 15b AP-OTLEF).
Rubrica: la rubrica è adeguata alla nuova versione.
Capoverso 1: il vigente articolo 15a OTLEF prevede una tariffa decrescente per le domande d’esecuzione o le domande di un estratto del registro delle esecuzioni secondo lo standard e-LEF. La formulazione vigente ha tuttavia generato equivoci. La nuova formulazione intende chiarire che la tassa ridotta concerne soltanto le domande superiori a 1000, 5000 e 10 000. Per le prime 999 domande si deve in ogni caso pagare 1 franco per domanda, per le seguenti domande (1000–4999) in ogni caso 90 centesimi anche se il numero totale delle domande è superiore.
Nella pratica, la fatturazione delle tasse e-LEF secondo il capoverso 1 ha posto problemi con il principio dell’annualità. Poiché dapprima dovevano essere rilevati i dati statistici presso gli uffici di esecuzione, i conteggi per l’anno precedente potevano essere allestiti soltanto nel febbraio dell’anno successivo. In futuro i conteggi dovranno essere allestiti già in dicembre per permettere agli uffici di esecuzione di far figurare i conteggi nel corrispondente anno budgetario. I dettagli sono regolati con una modifica dell’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1, in seguito ordinanza e-LEF).
Capoverso 3: lo standard e-LEF è di regola adeguato ogni due anni. Per la sua introduzione, l’ordinanza e-LEF accorda agli uffici di esecuzione e ai creditori un termine transitorio. Eventuali ritardi nell’introduzione presso gli uffici di esecuzione causano grandi problemi e un conseguente onere nell’attività operativa e-LEF. Per poter addossare questi costi (ricerca degli errori e soluzione del problema), devono poter approfittare della tariffa decrescente di cui al capoverso 1 soltanto gli uffici di esecuzione che supportano, per l’intero periodo contabile, lo standard e-LEF obbli-