Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/30: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) · 7 pagine
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liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC), la normativa proposta migliora in modo decisivo la posizione del debitore escusso indebitamente.
2.3 Articolo 13
Il capoverso 1 è stato modificato sotto il profilo redazionale senza che ciò implichi modifiche materiali.
Capoverso 2bis: gli atti esecutivi possono essere notificati in modi diversi. Un tipo di notificazione che ha dato buoni risultati nella pratica consiste nell’informare il destinatario, per scritto, per telefono o via sms, che può ritirare l’atto esecutivo presso l’ufficio di esecuzione. Questo tipo di notificazione è vantaggioso per tutte le parti: l’ufficio può fare a meno della ricerca del destinatario, in parte onerosa; infatti, se quest’ultimo non si trova al suo domicilio, devono essere effettuati diversi tentativi di notificazione, il che può aumentare notevolmente l’onere e i costi. Per il destinatario una notificazione di questo tipo evita la visita dell’ufficiale esecutore al domicilio o sul posto di lavoro, spesso sgradevole; il precetto esecutivo può così essere ritirato senza che altri ne vengano a conoscenza. Anche per il creditore la notificazione presso l’ufficio di esecuzione può presentare dei vantaggi perché spesso può avvenire più rapidamente e con minori spese.
In proposito il Tribunale federale ha fatto notare che la notificazione di un atto esecutivo presso l’ufficio è senz’altro ammissibile (DTF 138 III 25, 26). Il debitore non è tuttavia obbligato a ritirare il precetto esecutivo (DTF 136 III 155, 156). Per quanto concerne le tasse, il Tribunale federale ha deciso che la prassi di alcuni uffici di riscuotere una tassa di 5 franchi per il ritiro presso l’ufficio non ha alcun fondamento nella vigente tariffa in materia di tasse (sentenza 5A_732/2009 del 14 febbraio 2010, consid. 3.3.3; cfr. anche DTF 38 III 25, 28). In considerazione di questa giurisprudenza gli uffici di esecuzione hanno talvolta rinunciato a notificare i precetti esecutivi presso l’ufficio. Pertanto, per permettere nuovamente questa forma di notificazione, va prevista la possibilità, in caso di notificazione presso l’ufficio di esecuzione, di addebitare le spese per la trasmissione dell’invito a ritirare l’atto (segnatamente le spese postali e di telecomunicazione) cui va aggiunta una tassa di 8 franchi.
Capoverso 3 lettera d: dalla revisione del 1996, l’articolo 16 capoverso 1 OTLEF prevede una tassa di base per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione del precetto esecutivo. Diversamente dal diritto precedente al 1997, le tasse postali non sono comprese; esse figurano separatamente alla voce «spese in generale» (art. 13 OTLEF) e devono in linea di massima essere rimborsate. L’articolo 13 capoverso 2 OTLEF dispone attualmente che, in caso di notificazione da parte dell’ufficio, sono dovute solamente le tasse postali così risparmiate. Esse equivalgono a quanto fatturato dalla Posta svizzera per il suo servizio «Atti esecutivi (AE)» e attualmente ammontano a 8 franchi. Per chiarezza allora era stato esplicitamente precisato che non dovevano essere rimborsate le cosiddette tasse per l’invio raccomandato che l’ufficio poteva fatturare (art. 13 cpv. 3 lett. d OTLEF). La disposizione serviva quindi, in altri termini, a eliminare una pratica esistente fino all’emanazione dell’ordinanza sulle tasse riveduta, nel 1996 (cfr. DTF 119 III 133 consid. 3). Malgrado la sua chiara formulazione (tassa e non spesa), la disposizione viene sempre interpretata dalle persone che non hanno dimestichezza con questa