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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 1.8 (art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

N. 1 cpv. 3

3È vietata l’immissione sul mercato di fibre tessili lavabili nonché di prodotti tessili semilavorati e lavorati come fibre, filati, tessuti, pannelli a maglia, prodotti tessili per interni, accessori o abbigliamento se il loro contenuto in massa di etossilati di nonilfenolo è pari o superiore allo 0,01 per cento rispetto alla componente tessile.

N. 2 lett. d

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

d. alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati se i superamenti del valore limite di cui al numero 1 capoverso 3 sono riconducibili al riciclaggio di prodotti tessili e se gli etossilati di nonilfenolo non sono aggiunti durante il processo di fabbricazione.

N. 3

1Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.

2Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 1.

3Il divieto di cui al n. 1 capoverso 3 non si applica alle fibre tessili e ai prodotti tessili semilavorati e lavorati contenenti etossilati di nonilfenolo immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2022.