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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 1.9 (art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

N. 2

2 Sali di ammonio inorganici

2.1 Divieto

1I materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che l’emissione di ammoniaca derivante dai materiali isolanti in cellulosa misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova di cui al capoverso 2 non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3).

2La conformità con il valore limite di emissione di cui al capoverso 1 è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 1651626, adattata come segue:

a. la durata della prova è di almeno 14 giorni;

b. l’emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l’intera durata della prova;

c. il valore limite di emissione indicato nel capoverso 1 non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;

d. l’umidità relativa è del 90 per cento;

e. è utilizzato un metodo appropriato per misurare l’emissione di gas di ammoniaca;

f. il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento dei materiali o degli oggetti isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.

2.2 Deroga

Il numero 2.1 capoverso 1 non si applica al materiale isolante in cellulosa in forma sfusa utilizzato per la fabbricazione di un oggetto per il quale viene dimostrato il rispetto del valore limite di emissione per l’ammoniaca di 3 ppm secondo il numero 2.1 capoverso 2.

26 La specifica tecnica è disponibile presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch) e può essere consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.