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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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Allegato 1.7 (art. 3)

Mercurio

N. 1.2 cpv. 4

4Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:

a. destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per apparecchiature che sono necessarie per la tutela degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, munizioni e materiale bellico per scopi militari;

b. destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per apparecchiature che, secondo l’allegato 2.18 numero 3, possono comprendere interruttori e relè contenenti mercurio;

c. destinati a essere utilizzati per altre apparecchiature non menzionate alla lettera b, che sono state o saranno immesse sul mercato secondo l’allegato 2.18 numero 8 capoversi 1 e 4;

d. destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettere b−k della direttiva 2011/65/UE25 se allo stato della tecnica non esiste un’alternativa esente da mercurio.

25 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2102, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.