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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;

c. le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

2Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti.

3L’indicazione e i dati devono essere scritti almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il contenitore o l’impianto di distribuzione è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.

9 Obbligo di diligenza per i processi di trasformazione chimica

Chi dispone processi di trasformazione chimica che possono generare come

sottoprodotto sostanze stabili nell’aria, può emettere al massimo lo 0,5 per cento di sostanze stabili nell’aria rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata.

10 Disposizione transitoria

Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto, dell’11 dicembre 199722, sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) e gli impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo, fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 5 ORRPChim nella versio- ne del 10 dicembre 201023.

22 RS 0.814.011

23 RU2011 113