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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 1.16 (art. 3)
Titolo:
Composti alchilici per- e polifluorurati
I numeri 1, 2, 3 e 4 diventano i numeri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
N. 1 prima del n. 1.1
1 Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati
N. 1.3 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 2 lett. d
1I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.
2I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:
d. Abrogato
N. 1.4 cpv. 1 frase introduttiva
1Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS per un impiego autorizzato secondo il numero 1.3 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente:
N. 2–5
2 Acido perfluorottanoico e sostanze correlate
2.1 Definizioni
1Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluorottanoico (PFOA, n. CAS 335-67-1), compresi i suoi sali e polimeri, le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio e le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17.
2Il capoverso 1 non si applica:
a. alle sostanze con formula bruta C8F17X, dove x sta per: F, Cl o Br;
b. all’acido perfluorononanoico (n. CAS 375-95-1), ai suoi sali e ai suoi derivati con l’elemento strutturale C8F17(CO)OX, dove X sta per: qualsiasi gruppo;