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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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b. all’immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l’impiego come sostanza intermedia;

c. all’impiego di una sostanza correlata al PFOA isolata nel processo di fabbricazione di una sostanza fluoro-sostituita di cui alla lettera a per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA, purché durante il processo le emissioni della sostanza correlata al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;

d. all’immissione sul mercato di una sostanza correlata al PFOA che può essere impiegata secondo la lettera c per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA.

2I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano ai seguenti oggetti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

a. con un processo fotolitografico per i semiconduttori o un processo di incisione per i semiconduttori composti, come tali o come componenti di oggetti;

b. nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa;

c. nella produzione di dispositivi medici impiantabili e loro componenti.

3I divieti di cui al numero 2.3 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre per gli impieghi a scopo di analisi e ricerca.

3 Divieto dei fluorotensidi

È vietato l’impiego a scopo di esercitazione di schiume antincendio contenenti fluorotensidi.

4 Fluoroalchilsilani e loro derivati

4.1 Definizioni

Sono considerati fluoroalchilsilani e loro derivati le sostanze con l’elemento strutturale C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico.

4.2 Divieti