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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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2 Fabbricazione

2.1 Divieto

È vietata la fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Immissione sul mercato

3.1 Divieto

È vietata l’immissione sul mercato di preparati e oggetti che:

a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;

b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal del 16 settembre 19877 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal).

3.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all’immissione sul mercato di:

a. preparati e oggetti per la cui fabbricazione o manutenzione possono essere impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 6.2 o a seguito di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1;

b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.10 e 2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 19908, 25 novembre 19929, 17 settembre 199710 e 3 dicembre 199911;

c. preparati che secondo il numero 1 capoverso 2 sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

7 RS 0.814.021

8 RS 0.814.021.1

9 RS 0.814.021.2

10 RS 0.814.021.3

11 RS 0.814.021.4