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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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3.3 Importazione di sostanze

3.3.1 Obbligo di autorizzazione

Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare o stoccare in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1.

3.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se:

a. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono previste per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un’autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; e

b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono destinate all’importazione sono importate da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

2Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1, l’autorizzazione d’importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

3.3.3 Principi

1L’autorizzazione d’importazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione.

2Un’autorizzazione generale d’importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

3L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni generali d’importazione.

3.3.4 Domanda

1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;

c. per ogni sostanza da importare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,