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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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b. chi intende trasportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale in un altro Stato.
4.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.
4.2.3 Principi
1L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata quale autorizzazione singola d’esportazione.
2L’autorizzazione singola d’esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.
3L’UFAM informa i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d’esportazione.
4.2.4 Domanda
1Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c. per ogni sostanza da esportare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi, suddivisa per anno civile, importatore e Paese destinatario.
2L’UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.
4.2.5 Decisione
1L’UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.
2L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi; essa è munita di un numero.