Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

1 Situazione iniziale

Dopo il respingimento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del popolo, nell’ambito del suo programma d’azione per il rinnovamento dell’economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l’altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell’UE, per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione nell’ambito della protezione dell’ambiente, della salute e dei consumatori nonché della sicurezza sul lavoro nell’utilizzazione di prodotti chimici.

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) disciplina in 36 allegati l’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi e in particolare le restrizioni e i divieti concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego.

La continua evoluzione della legislazione UE in materia di prodotti chimici, in particolare l’aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento REACH [1], rende necessario un adeguamento costante dell’ORRPChim. Inoltre, in qualità di Parte contraente di accordi internazionali come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti1, la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono2 e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono3 nonché il relativo Emendamento di Kigali concernente la riduzione dei fluorocarburi parzialmente alogenati dannosi per il clima, la Svizzera deve adempiere obblighi riguardanti l’attuazione nell’ORRPChim di nuove norme sugli inquinanti organici persistenti, sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sui gas a effetto serra.

In sintonia con la legislazione dell’UE, il progetto di modifica dell’ORRPChim prevede per dieci sostanze o gruppi di sostanze nuove restrizioni e divieti di ampia portata o molto specifici. Inoltre sono previste disposizioni aventi carattere di divieti totali per il decabromodifeniletere (DecaBDE) nonché per l’acido perfluorottanoico (PFOA) e le sostanze ad esso correlate. Queste sostanze sono persistenti, tossiche e bioaccumulabili e sono già soggette a una regolamentazione severa da parte della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti al fine della loro eliminazione globale (DecaBDE) o ne è stata proposta l’inclusione in questa Convenzione (PFOA). I progetti di regolamentazione presentati per il DecaBDE e il PFOA sono orientati alle modifiche dell’allegato XVII del regolamento REACH [2], [3]. Dopo che, in base alla legislazione vigente, determinati ftalati non possono più essere immessi sul mercato e impiegati in Svizzera e nell’UE a causa delle loro proprietà reprotossiche, i consumatori non dovranno entrare in contatto con queste sostanze neanche tramite oggetti importati. Questa lacuna normativa viene colmata in un nuovo allegato conformemente a un progetto di normativa dell’UE. Di natura specifica sono le nuove disposizioni concernenti i diaframmi contenenti amianto, i prodotti tessili contenenti etossilati di nonilfenolo, i materiali isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio, le carte termiche contenenti bisfenoli A e due silossani ciclici (D4, D5) nei prodotti cosmetici lavabili. Dal punto di vista dei contenuti, le disposizioni corrispondono alle modifiche dell’allegato XVII del regolamento REACH [5], [6], [7], [8], [9] entrate recentemente in vigore. Soltanto la disposizione riguardante il bisfenolo S va oltre la legislazione UE ed è volta a garantire che questa sostanza con struttura affine altrettanto problematica non sia impiegata come sostituto del bisfenolo A, in particolare poiché sul mercato sono già disponibili e vengono anche impiegate sostanze alternative meno pericolose. Anche le nuove disposizioni proposte per i fluoroalchilsilani in confezioni spray e il metanolo nei liquidi di lavaggio riguardano modifiche dell’allegato XVII del regolamento REACH [10], [11] e hanno un campo

1 RS 0.814.03

2 RS 0.814.02

3 RS 0.814.021 4/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715