Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

2 Aspetti fondamentali del progetto

In sintonia con gli adeguamenti e le integrazioni dell’allegato XVII del regolamento REACH e con le proposte di normativa dell’UE per integrazioni di questo allegato nonché per una modifica della direttiva RoHS5, occorre integrare l’ORRPChim con le seguenti disposizioni:

 sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di

decabromodifeniletere (DecaBDE) e di sostanze e preparati contenenti DecaBDE come pure l’immissione sul mercato di oggetti contenenti DecaBDE. Durante un periodo di transizione sono previste deroghe per i componenti di aeromobili e per i pezzi di ricambio per veicoli a motore e veicoli agricoli e forestali;

 le deroghe ai divieti d’impiego di amianto per la fabbricazione di diaframmi nonché di

immissione sul mercato e di esportazione di diaframmi contenenti amianto saranno abrogate a fine 2025;

 non possono essere immessi sul mercato prodotti tessili lavabili se contengono nonilfenoli

etossilati;

 i materiali isolanti in cellulosa in forma sfusa e gli oggetti contenenti materiali isolanti in

cellulosa non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che le emissioni di ammoniaca derivanti dai materiali isolanti in cellulosa misurate in una camera di saggio non producano una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume;

 è vietato l’impiego di carta termica contenente bisfenolo A (BPA). Andando oltre la

legislazione UE, è assoggettato al divieto anche il bisfenolo S (BPS). Occorre evitare che il BPA sia sostituito con il BPS, poiché quest’ultimo presenta un profilo di pericolosità simile al BPA. Sul mercato sono già disponibili e utilizzate alternative meno pericolose;

 sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di acido

perfluoroottanoico (PFOA) e di sostanze correlate al PFOA nonché di sostanze e preparati contenenti PFOA e sostanze ad esso correlate. Inoltre è vietata l’immissione sul mercato di oggetti contenenti PFOA e sostanze ad esso correlate. Sono previste deroghe per gli impieghi per i quali, secondo lo stato della tecnica, non esistono ancora sostanze alternative. Per consentire la fabbricazione di alternative, sono inoltre stabilite deroghe per la fabbricazione di sostanze fluoro-sostituite con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei;

 è vietata la distribuzione di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con

un contenuto di fluoroalchilsilani e loro derivati pari o superiore a 2 ppb, se questi preparati sono destinati al grande pubblico;

 non possono essere immessi sul mercato determinati oggetti contenenti ftalati (DEHP,

DBP, DIBP, BBP) che vengono utilizzati in ambienti interni, possono essere messi in bocca o essere in contatto con la pelle delle persone;

 non possono essere immessi sul mercato prodotti cosmetici lavabili contenenti

octametilciclotetrasilossano o decametilciclopentasilossano;

 è vietata l’immissione sul mercato di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza

contenenti metanolo;

 nell’ambito dei divieti concernenti le apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono

effettuate modifiche riguardanti le apparecchiature interessate dai divieti e le disposizioni riguardanti l’utilizzazione di pezzi di ricambio recuperati.

5 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione). GU. L 174 del 1.7.2011, pag. 88. 8/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715