Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
d’applicazione estremamente specifico. Esse corrispondono ai progetti di regolamentazione dell’UE, il cui iter legislativo è molto avanzato e che verranno probabilmente messe in vigore dall’UE prima che il Consiglio federale decida in merito al presente avamprogetto di modifica dell’ORRPChim.
Inoltre occorre adeguare le disposizioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, affinché corrispondano alla versione attuale della direttiva RoHS dell’UE [12] per quanto riguarda le apparecchiature e i pezzi di ricambio recuperati soggetti a divieti concernenti sostanze.
Poiché attualmente non esistono sostanze o procedimenti alternativi ai composti del cromo (VI) utilizzati nei procedimenti galvanici per la cromatura di parti in metallo e plastica, per l’uso di tali composti cancerogeni in processi nei quali non risultano prodotti finali con cromo esavalente si applica una deroga al divieto generale d’impiego. Alle associazioni dell’industria interessate è stato comunicato per tempo che questa deroga al divieto generale d’impiego per i composti del cromo (VI) deve essere integrata con una normativa volta a limitare l’esposizione al cromo (VI) sul posto di lavoro per ridurre i rischi per la salute delle persone esposte nelle aziende interessate, fino a quando saranno disponibili sostanze alternative al cromo (VI) e questa regolamentazione speciale potrà essere abrogata.
Dal 1990 l’impiego di sostanze stabili nell’aria, tra cui gas a effetto serra fortemente efficaci, è aumentato drasticamente e, secondo la statistica sulle importazioni, dal 2013 ristagna a livello elevato. L’ORRPChim contiene già dal 2003 disposizioni concernenti le sostanze stabili nell’aria e da allora sono state adeguate più volte. Poiché lo sviluppo economico genera in Svizzera una persistente domanda di sostanze stabili nell’aria come tali e di apparecchiature e impianti che funzionano con queste sostanze, continua a sussistere la necessità di una regolamentazione volta a ridurre il consumo e il rilascio di queste sostanze. I continui sviluppi dello stato della tecnica consentono di rinunciare sempre più alle sostanze stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono, poiché sul mercato sono disponibili tecnologie alternative. L’impiego di prodotti refrigeranti naturali diventa economicamente redditizio per un numero sempre maggiore di applicazioni e sul mercato sono ora disponibili anche nuovi refrigeranti sintetici che non impoveriscono lo strato di ozono né sono stabili nell’aria.
I proposti adeguamenti riguardanti le sostanze stabili nell’aria avvengono anche nel contesto di accordi internazionali in materia ambientale sui gas a affetto serra, come l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20154 sul clima e il Protocollo di Montreal del 1987 con la relativa modifica dell’ottobre 2016 concernente la riduzione dei fluorocarburi parzialmente alogenati (Emendamento di Kigali). In quest’ultimo le Parti contraenti del Protocollo di Montreal hanno deciso di inserire nel Protocollo le principali sostanze stabili nell’aria e hanno concordato un percorso di riduzione per la fabbricazione e l’impiego di queste sostanze. Di conseguenza, entro il 2036 tutti i Paesi industrializzati dovranno ridurre al 15 per cento del livello attuale il consumo di determinati fluorocarburi parzialmente alogenati. Ciò richiede anche in Svizzera un passaggio relativamente rapido a tecnologie che funzionano senza queste sostanze. In Svizzera la procedura di ratifica dell’Emendamento di Kigali sarà avviata nel primo trimestre 2018.
L’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto è vietata in Svizzera dal 1990 a causa delle sue proprietà nocive per la salute. Il divieto riguarda anche le rocce amiantifere presenti in natura, che in singoli casi sono tuttavia necessarie per lavori di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici. Per questo caso specifico occorre creare la possibilità di chiedere il rilascio di un’autorizzazione eccezionale in deroga al divieto di immissione sul mercato, per consentire lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici, se per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto.
4 RS 0.814.012 5/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715