Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

L’impiego di legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame è vietato dal 2001 per motivi di protezione della salute e dell’ambiente, ad eccezione di alcune deroghe per determinati impieghi come binari ferroviari (traversine per strade ferrate), opere di consolidamento del suolo e di protezione dalle valanghe, pareti antirumore, opere di consolidamento di strade e sentieri e basi dei tralicci. Fatta eccezione per i binari ferroviari, già oggi esistono tuttavia per questi impieghi materiali o prodotti alternativi per la protezione del legno. Di conseguenza, le deroghe per tutti gli impieghi, ad eccezione dei binari ferroviari, diventano superflue e vengono quindi abrogate.

L’impiego di erbicidi, una categoria di prodotti fitosanitari, su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi è vietato dal 2001, poiché su queste strutture sterrate o pavimentate i principi attivi vengono facilmente dilavati, trasportati via con le acque meteoriche e possono finire nelle acque di superficie tramite le canalizzazioni e gli impianti di depurazione. Poiché finora i biocidi non sono interessati da questo divieto, molti prodotti biocidi vengono consigliati specificamente per gli impieghi in cui sono vietati gli erbicidi. Questa pratica mina gli sforzi intrapresi per ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e di superficie causato da questi impieghi. La distinzione tra prodotti biocidi e prodotti fitosanitari non è sempre facile per i non addetti ai lavori e la loro diversa regolamentazione non è comprensibile per i consumatori. Per colmare questa lacuna normativa occorre quindi vietare i biocidi per gli impieghi in cui sono vietati gli erbicidi.

Altre modifiche dell’ORRPChim nonché dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) e dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) riguardano le semplificazione e l’uniformazione dei requisiti concernenti le lingue nell’etichettatura ai sensi dell’articolo 4a capoverso 1 lettera b e dell’articolo 16e capoverso 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Con il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio 2018 concernente la modifica dell’OPChim, dell’OBioc e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim, RS 813.153.1), il DATEC è stato incaricato di elaborare, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), un modello per l’adeguamento dei requisiti concernenti le lingue nell’etichettatura dei prodotti chimici nonché di svolgere un’apposita consultazione entro fine 2018 e sottoporre al Consiglio federale una proposta di decisione entro fine 2019.

Infine, nell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE, RS 946.513.8) occorre abrogare una deroga non più necessaria riguardante le cloroparaffine e precisare una deroga esistente nell’ambito delle confezioni aerosol.

Qui di seguito sono riportati per intero i titoli degli atti normativi dell’UE e dei documenti del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sopra citati:

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18

dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[2] Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica

dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile), GU L 35 del 10.02.2017, pag. 6.

[3] Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante

modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo

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