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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine

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746.11 Impianti di trasporto in condotta

Allegato (art. 36)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 20075 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

Titolo

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(OSITC)

Art. 7

Gli esercenti degli impianti di trasporto in condotta (esercenti) disciplinano in un regolamento d'esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza della condotta e assicurarne l'esercizio conformemente all'articolo 26 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta del ….6.

2. Ordinanza del 27 febbraio 19917sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Art. 1 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d

2Essa si applica:

f. agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del …8 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

3L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:

d. impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del ... sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

5 RS 746.12

6 RS 746.11

7 RS 814.012

8 RS 746.11