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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine

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746.11 Impianti di trasporto in condotta

Art. 17 Sospensione

Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l’impresa necessita di un periodo superiore ai tre mesi, la procedura può essere sospesa fino a nuova richiesta di riapertura.

Sezione 3: Esame tecnico delle condotte

Art. 18 Esame tecnico delle condotte

1L'impresa, prima di eseguire i lavori, sottopone per esame all’IFO la seguente documentazione tecnica sulla condotta:

a. i documenti sulle dimensioni e l'esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e delle armature;

b. i piani, la descrizione e gli schemi degli impianti accessori;

c. i piani e i documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di telecomando nonché dei dispositivi di sorveglianza;

d. gli schemi e i documenti concernenti la protezione catodica;

e. i precedenti piani delle zone;

f. il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.

2L’IFO, se necessario, può richiedere documentazione supplementare.

3L’IFO esamina la documentazione per verificare il rispetto delle regole della tecnica secondo l'articolo 3 OSITC, dell'approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio e comunica all'impresa l'esito dell'esame.

Sezione 4: Costruzione

Art. 19 Piani di costruzione

Dopo la decisione e in esecuzione della stessa, l'impresa sottopone i seguenti piani di costruzione all'IFO per l'esame tecnico e in seguito all'UFE per la verifica della compatibilità con l'approvazione dei piani:

a. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;

b. piani d'oggetto;

e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori.

Art. 20 Controllo degli oneri da parte dell'UFE

1L'UFE controlla il rispetto degli oneri formulati nell'ambito dell'approvazione dei piani. Vigila in particolar modo sul rispetto delle misure disposte nel quadro della protezione dell'ambiente. Può affidare il controllo degli oneri interamente o parzialmente a terzi, in particolare ai Cantoni.

2Per quanto riguarda il controllo degli oneri in relazione alla vigilanza tecnica si coordina con l’IFO. Nel caso di divergenze decide l'UFE.

3Su richiesta l'impresa informa l'UFE in tempo utile circa l'organizzazione del cantiere, il calendario d'esecuzione del progetto e, se necessario, fornisce tempestivamente tutti gli altri dati richiesti dall’UFE.

Art. 21 Vigilanza tecnica da parte dell'IFO

1L'IFO vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione. Può esigere controlli o delegarli a terzi.

2Se necessario informa l'UFE sull'esecuzione dei lavori di costruzione e sul rispetto dei relativi oneri.

3L'impresa informa l'IFO in anticipo circa l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e il calendario d'esecuzione del progetto.

4Deve comunicare immediatamente all'IFO eventuali avvenimenti particolari.

5Redige verbali sui lavori e i controlli effettuati e li sottopone, su richiesta, all'IFO.

Art. 22 Collaudo tecnico

L'IFO effettua un collaudo sui lavori eseguiti. Il collaudo comprende in particolare:

a. la verifica che l'impianto corrisponda alla decisione d’approvazione dei piani e ai piani di costruzione controllati;

b. il controllo di pressione e impermeabilità della condotta;

c. il controllo di funzionalità, pressione e impermeabilità degli impianti accessori;

d. il controllo di funzionalità degli impianti di telecomunicazione e telecomando;