Progetto
Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine
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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
Art. 11 Piani del progetto
I piani del progetto comprendono:
a. una pianta d’insieme sull’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta in scala adeguata;
b. piani delle captazioni d'acqua sotterranea e delle stazioni di captazione, delle zone edificabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela della collettività, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade;
c. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;
d. piani d'oggetto;
e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori;
f. schema dell'impianto meccanico.
Art. 12 Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione
I piani comprendono in particolare:
a. la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc. in rapporto agli altri oggetti situati entro un territorio di 100 m d'ambo i lati della condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un'importanza particolare per l'approvazione dei piani;
b. i confini e il numero delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone o al Comune, il nome e l'indirizzo del proprietario;
c. i perimetri di protezione secondo l'articolo 16 OSITC;
d. i rinvii alla planimetria relativa ai piani di linea e di situazione;
e. i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi;
f. la pressione d'esercizio massima secondo l'articolo 3;
g. i limiti locali dove la vigilanza passa da un servizio all'altro (limiti della vigilanza);
h. il nome dei corsi d'acqua, delle strade, delle piazze come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti;
i. le strisce di terreno;
j. i confini di dissodamento;
k. le linee di terzi sotterranee quali i drenaggi o le linee in cavo;
l. la designazione di linee elettriche con indicazione della tensione d'esercizio;
m. le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
n. gli elementi essenziali della protezione catodica;
o. l'ubicazione dei segnali di demarcazione.
Art. 13 Picchettamento
1Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta vale:
a. l'asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti color arancione;
b. i picchetti contrassegnano i segnali di demarcazione;
c. le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario il disboscamento sono marcati in arancione;
d. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare è contrassegnato con picchetti di colore blu;
e. i lati esterni degli edifici sono contrassegnati con profili.
2Il picchettamento dev'essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del progetto.
Art. 14 Modifiche al progetto durante la procedura
Se durante la procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché si pronuncino in merito oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.
Art. 15 Concessione parziale
Per i segmenti di una condotta incontestati può essere rilasciata una concessione parziale, a condizione che non venga pregiudicato il settore contestato dell'impianto.
Art. 16 Termini di trattazione
Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i seguenti termini:
a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.