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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine
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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
Sezione 5: Esercizio
Art. 23 Autorizzazione d'esercizio
Per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione secondo l'articolo 30 LITC. L'autorizzazione d'esercizio comprende:
a. un'autorizzazione d'esercizio generale per l'impresa con indicazioni circa l'organizzazione, l'esercizio e gli impianti (regolamento d'esercizio); e
b. un'autorizzazione per la messa in esercizio delle singole parti dell'impianto.
Art. 24 Autorizzazione d'esercizio generale
1L'impresa presenta la domanda per un'autorizzazione d'esercizio generale all'UFE.
2La domanda per un'autorizzazione generale è corredata in particolare dei documenti seguenti:
a. la prova che è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta per l'intero impianto (art. 30 cpv. 2 lett. c LITC);
b. il regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.
Art. 25 Autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto
1L'impresa presenta la domanda per la messa in esercizio dell'impianto all'UFE al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta.
2La domanda deve comprendere in particolare la prova che l'organizzazione di catastrofe è stata informata in modo esaustivo.
3l'UFE rilascia l'autorizzazione in presenza di un'autorizzazione d'esercizio generale, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC e dopo il superamento del collaudo tecnico secondo l'articolo 22. Inoltre dispone i necessari adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.
4Nel caso di esigue modifiche tecniche di un impianto di trasporto in condotta, nel singolo caso l'impresa non deve presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato il collaudo tecnico secondo l'articolo 22 e previa approvazione da parte dell'IFO.
5Sono considerate modifiche tecniche esigue:
a. modifiche alle tubazioni degli impianti accessori;
b. installazione di piastre protettive;
c. installazione di elementi per la protezione contro la corrosione catodica;
d. cambiamenti costruttivi esigui presso gli edifici degli impianti accessori;
e. spostamenti di condotte.
Art. 26 Regolamento d'esercizio
1Il regolamento d'esercizio è approvato dall'UFE.
2Il regolamento d'esercizio comprende in particolare le seguenti informazioni sull'organizzazione dell'impresa:
a. organigramma;
b. competenze e responsabilità per i singoli componenti dell'impianto;
c. istruzione e formazione continua;
d. rapporti dell'impresa verso terzi per i quali l'impianto di trasporto in condotta viene esercitato o che esercitano l'impianto o parti di esso per l'impresa.
3Comprende in particolare le seguenti informazioni sull'esercizio dell'impianto:
a. esercizio, occupazione, competenze e responsabilità dei singoli posti di comando;
b. esercizio e manutenzione delle stazioni e dei diversi segmenti della condotta;
c. elenchi degli obblighi per il controllo e la manutenzione di stazioni e condotte;
d. sistema di informazione dei proprietari e dei Comuni interessati;
e. organizzazione delle riparazioni in caso di avarie, piani d'allarme e d'intervento, piano di sicurezza e d'intervento;
f. piano per contenere al minimo i danni;
g. procedure in caso di lavori edili eseguiti da terzi;
h. elenco dei materiali per le riparazioni.
4Comprende in particolare le seguenti informazioni sull'impianto di trasporto in condotta:
a. elenco delle concessioni, approvazioni dei piani e autorizzazioni d'esercizio valide;
b. elenco degli impianti di trasporto in condotta con relative indicazioni della pressione;
c. elenco dei piani validi;
d. elenco delle regolamentazioni speciali a livello operativo;