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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine
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Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
3Può far dipendere il consenso da condizioni o oneri imposti a terzi o all'impresa.
Sezione 7: Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni
Art. 32 Competenza cantonale
1I Cantoni regolano la procedura per la costruzione, l'esercizio e il controllo degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza.
2Se progetti di costruzione di terzi sono situati all'interno della distanza secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una pressione d'esercizio superiore a 5 bar, è necessario il consenso dell'ufficio cantonale competente. Le condizioni da soddisfare sono regolate dall'articolo 31.
Art. 33 Alta vigilanza della Confederazione
1Ogni anno i Cantoni informano l'UFE sugli impianti di trasporto in condotta di loro competenza.
2Su richiesta dell'UFE forniscono informazioni sulla regolamentazione secondo l'articolo 32.
3L'UFE emana una direttiva concernente l’alta vigilanza della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale.
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 34 Disposizioni penali
È punibile secondo l'articolo 45 LITC chiunque:
a. non adempie l'obbligo di informare secondo l'articolo 28 capoverso 3;
b. senza il consenso dell'autorità di vigilanza avvia lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 o non rispetta le condizioni e gli oneri vincolati al consenso;
c. non adempie, nonostante le ingiunzioni, l'obbligo di informare ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di altri atti normativi
L'ordinanza del 2 febbraio 20004 sugli impianti di trasporto in condotta è abrogata.
Art. 36 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 37 Disposizioni transitorie
1Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni devono notificare all'UFE gli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale che, ai sensi dell'articolo 3 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 1 e 16 LITC, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.
2Le attuali autorizzazioni d'esercizio saranno commutate dall'UFE entro cinque anni in autorizzazioni secondo la presente ordinanza.
Art. 38 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il XX XX 2019.
Data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione:
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
4 RU 2000 746, 2006 4889, 2008 2745, 2013 749, 2015 4791